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Per il video una nuova era: il deposito legale ne sancisce l’esistenza

Pubblicato il 7 novembre 2006 da Giulio Frafuso


Per il video una nuova era: il deposito legale ne sancisce l'esistenza

L’idea di preservare e raccogliere i video è una problematica già in parte affrontata negli Stati Uniti e in buona parte dell’Europa. In Italia, invece, le istituzioni non sono ancora intervenute in merito alla produzione, conservazione e distribuzione di tali opere. Ci sorprende perciò che sia passata una legge in cui è contemplata e riconosciuta l’esistenza della video arte, fino ad oggi per lo più dipendente da presentazioni in gallerie, mostre e festival nonostante la sua sempre maggiore diffusione.
Rispetto alla necessità di raccogliere e conservare questa particolare tipologia di opere la legge sul Deposito Legale (Legge n. 106 del 15.04.2004) e il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico (D.p.r. n. 252 del 3 maggio 2006) sembrano preludere all’avvio di un processo di presa di coscienza dell’importanza di valorizzare questo patrimonio di opere e di memoria: “Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana [...]”.
La legge 106, infatti, istituisce le norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico e fra questi, all’articolo 3, è menzionato in maniera esplicita il video d’artista (insieme ai libri, opuscoli, film, documenti sonori e video, fotografie, grafica d’arte etc).
All’ Art. 1. si afferma che: Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
Art.7
1. Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro. Nel D.p.r. n. 252 al capo I e in particolare per i video negli artt. da 20 a 25, sono invece definiti e dettagliati i luoghi e le modalità secondo le quali queste opere devono essere legalmente consegnate all’istituzione pubblica con lo scopo preciso di costituire un archivio nazionale e regionale:
Art. 1. Oggetto.
1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalità di cui al presente regolamento, per costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonché per garantire servizi bibliografici finalizzati all’informazione e all’accesso.
2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all’VIII in relazione alla specificità delle singole tipologie di documenti, l’obbligo di deposito legale e’ assolto mediante il deposito di due copie, per l’Archivio nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie per l’archivio della produzione editoriale regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli istituti, nei termini e secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento. E’ in certo modo singolare che per la prima volta in Italia, un’istituzione pubblica a livello nazionale, riconosca l’esistenza di questa forma d’arte; ciò significa che se entra a far parte dei prodotti culturali di interesse pubblico, non deve essere solo per ottemperare a degli obblighi, pena sanzione, ma anche per godere dei diritti (finanziamenti alla produzione, ai festival, istituzione di videoteche, etc).
Per questo motivo, al fine di informare, diffondere e discutere questa nuova norma che riguarda anche la produzione di video d’arte, abbiamo pensato di organizzare una giornata di dibattito - a Roma (in luogo da definire).

In concomitanza con questa iniziativa, per tre giorni consecutivi saranno proiettate le opere degli artisti e delle istituzioni che hanno aderito.

Comitato Promotore:
Associazione Culture d’Autore
Studio Azzurro
Centro Teatro Ateneo (??)
Filmstudio80
Krypton
Riccione TTV Festival (Fabio Bruschi)

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SONO INVITATI A PARTECIPARE:

Artisti: Studio Azzurro....

Musei e centri d’arte contemporanea: Maxxi, Discoteca di Stato-Museo dell’Audiovisivo, Galleria d’Arte Moderna di Torino, Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea Macro di Roma, Mart di Trento, Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone, Man di Nuoro, Fondazione Re de Re Baudengo di Torino, Fondazione Olivetti di Roma....

Gallerie che promuovono mostre in cui espongono opere video: Care Of (Mario Gorni), Mi, Raffaella Cortese, Galleria Monitor...

Curatori, studiosi direttori di festival: Maria Gloria Bicocchi, Vittorio Fagone (?), Sandra Lischi (?), Asac di Venezia, Centro restauro di Udine, Bruno di Marino (?), Alessandra Cigala.

Videoteche: GAM di Torino

Distributori/Produttori: Raro Video

Festival: Riccione TTV, Coreografo Elettronico, Xing

Istituzioni pubbliche a cui si riferisce il Regolamento come destinatari del deposito legale: Archivi delle produzioni editoriali regionali (come da Art .4 del Regolamento), Istituto Nazionale per la Grafica (come da Art. 20), Ministero dei Beni Culturali, Regione, Provincia (da verificare quali Uffici preposti e/o funzionari).


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